GARANZIA ELEVATO
ALLA SECONDA. 

La nostra lunga storia ci rende sicuri e qualificati, questo è un fatto, la nostra politica aziendale ci rende onesti e corretti nei confronti dei nostri clienti, questo è un’altro fatto, la legge regolamenta la disciplina  della garanzia a livello nazionale, questo è un’altro fatto, noi abbiamo deciso di aumentare questo livello di garanzia, introducendo una assicurazione rc da installazione aggiuntiva,
un’altro fatto, tutto a favore dei nostri clienti.

ESTRATTO DELLE NORME
CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
DELLA R.C. DA INSTALLAZIONE 

1) Oggetto dell’assicurazione
Premesso che viene considerato “pacchetto impermeabilizzante” il sistema di “impermeabilizzazione continua” costituito da uno o più elementi e/o strati funzionali, in cui per definizione deve essere sempre presente l’elemento di tenuta avente la funzione di conferire all’opera stessa una prefissata impermeabilità all’acqua, resistendo a sollecitazioni fisiche, meccaniche e chimiche indotte dall’ambiente esterno e dal normale uso comprese coibentazioni e barriere vapore che formano corpo unico con l’impermeabilizzazione:
a) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni da bagnamento involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di errori o difetti di installazione o posa in opera dei “pacchetti impermeabilizzanti”.
b) La Società rimborsa le spese sostenute per il ripristino e/o la riparazione e/o per il rifacimento totale o parziale dei lavori di installazione dei “pacchetti impermeabilizzanti”., nonché le spese sostenute per la ricerca del guasto, in conseguenza di errata e/o difettosa esecuzione dei lavori stessi, che abbia provocato un danno risarcibile ai sensi del precedente comma a) e/o che renda le opere realizzate non idonee per le prestazioni cui sono destinate;
c) La Società rimborsa le spese sostenute per il rifacimento e/o la riparazione della pavimentazione e/o eventuali “strati di protezione” e/o opere sovrastanti il pacchetto, che dovessero subire danni materiali per il ripristino e/o la riparazione dei pacchetti impermeabilizzanti.
2) Inizio e termine della garanzia
La garanzia è operante per i lavori ultimati e fatturati durante il periodo di validità della polizza, ha decorrenza dalla data di fatturazione del “pacchetto impermeabilizzante” al Committente e termina dopo 10 anni, fermo che la Società non risponderà oltre il massimo risarcimento previsto. Resta inteso che, in caso di annullamento della polizza per qualsiasi motivo, la Società è comunque impegnata a mantenere operante le coperture di polizza, a partire dalla data di annullamento a compimento della prevista scadenza della garanzia, per le opere ultimate durante la validità della polizza e sempre che sia stato pagato il relativo premio e la regolazione (vd. art. 18 delle Condizioni Generali); quest’estensione viene prestata con un limite di indennizzo pari al massimale per sinistro che resta in ogni caso il massimo risarcimento che la Società pagherà per tutta la durata residua delle prestazioni garantite dalla polizza, qualunque siano il numero dei sinistri.
3) Rischi esclusi dall’Assicurazione
Sono esclusi dalle garanzie i danni:
a) derivanti da errori di produzione e di progettazione dei lavori;
b) derivanti dalla mancata prestazione o rispondenza dei prodotti all’uso e alle necessità cui sono destinati;
c) derivanti da mancata o insufficiente manutenzione del prodotto applicato, o conseguenti a lavori di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria, da parte di chi ha il dovere o l’interesse a provvedervi e/o qualora il prodotto lo richieda;
d) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
e) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
f) causati da dolo dell’Assicurato, legali rappresentanti, soci a responsabilità illimitata, amministratori e dirigenti;
g) dovuti a mancato rispetto, nell’effettuazione dei lavori, delle norme tecniche minime d’installazione e/o posa in opera, dettate dalle Case Fornitrici dei prodotti installati;
h) dovuti a difetti, cedimenti, anomali assestamenti o comunque ad insufficiente resistenza dei materiali e/o opere su cui vengono effettuati i lavori di posa in opera;
i) riconducibili ad errori nel progetto dei lavori di posa in opera, commessi dal Committente dei lavori o da Terzi da questi incaricati;
l) dovuti a fattori esterni e non dipendenti direttamente da erronea e/o difettosa esecuzione dei lavori di posa in opera quali a titolo di esempio: logoramento naturale o in conseguenza all’uso, guerre, tumulti popolari, trombe d’aria, uragani, terremoti, ecc.;
m) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei prodotti installati;
n) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
o) conseguenti a lavori di impermeabilizzazione sotto falda acquifera;
p) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati artificialmente ( fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);
q) provocati dalle cose trascinate dal vento.
r) di qualunque natura e comunque occasionati direttamente o indirettamente, seppure in parte dall’asbesto o da qualsiasi
altra sostanza contenente in qualunque forma l’asbesto medesimo.
4) Limiti di risarcimento
Il massimale di € 300.000,00 rappresenta il massimo rimborso della Società per più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo con il limite di € 150.000,00 per ogni sinistro.